2016-01-12

Nuove direttive comunitarie

Il 19 Aprile 2016 le direttive EMC ed LVD che prevedono la marcatura CE, verranno abrogate a fronte delle nuove seguenti direttive:





Tali direttive dovranno essere applicate a partire dal 20 Aprile 2016.



Le nuove direttive hanno portato considerevoli cambiamenti, ma non a livello di norme di prodotto utilizzate per eseguire le prove e le verifiche.



Vediamo nel dettaglio i punti salienti di tali direttive:



  1. le nuove direttive sono applicabili sia ai prodotti destinati al consumo sia all’uso professionale.

  2. obblighi diversi per i diversi operatori economici: costruttore, importatore, distributore e rappresentati autorizzati.

    I distributori in particolare, i cui obblighi nelle vecchie direttive non erano disciplinati, sono chiamati ad effettuare una accertamento qualificato sui prodotti che intendono mettere a disposizione sul mercato in quanto ne diventano in parte responsabili. L’accertamento pone come scopo la tutela della salute degli utilizzatori finali, imponendo appunto ai distributori, che sono una parte della catena di distribuzione, controlli di conformità e vigilanza. (articolo 9)



    Tra i controlli che dovranno eseguire possiamo trovare la verifica della corretta apposizione della marcatura CE, la presenza della documentazione di accompagnamento, e soprattutto dovranno astenersi dalla messa a disposizione sul mercato in caso reputino che il fabbricante o l’importatore non abbia rispettato gli obblighi della direttiva.



  3. Obbligo per i fabbricanti e importatori di  garantire la conformità dei prodotti nel tempo, mediante procedure di sorveglianza sul mercato atte ad assicurare una produzione sempre costante garantendo sempre il rispetto dei requisiti di sicurezza richiesti dalla direttiva. Gli esiti dei monitoraggi devono essere condivisi (soprattutto se negativi) con i distributori.

  4. Obbligo degli importatori di accertarsi o meglio ancora di  garantire la disponibilità della documentazione tecnica in caso di richiesta da parte delle autorità di controllo

  5. Redazione della documentazione tecnica (fascicolo tecnico) e soprattutto stesura dell’analisi dei rischi del prodotto, documento non richiesto nelle vecchie direttive.

  6. Redazione dichiarazione di conformità secondo le nuove indicazioni



Pacchetto nuova direttiva 2014/35/UE LVD (ex 2006/95/CE)



Prolab per fornire un sostegno concreto ai diversi operatori economici (fabbricante, importatore, distributore), ha attivato una serie di servizi adatti a supportare gli operatori economici nell’adempiere alle richieste delle direttive.




  1. Redazione documento analisi dei rischi (richiesto dalla nuova direttiva Allegato III, punto 2)

  2. Realizzazione Documento Tecnico (in conformità alla nuova direttiva, allegato III, punto 2)

  3. Custodia su sito Prolab Documento Tecnico

  4. Gestione controllo e vigilanza  (articoli 6.4-8.6  e allegato III della direttiva)



2  Documento analisi dei rischi



Questo è il documento richiesto dalle nuove direttive LVD ed EMC.



Consiste in un documento che identifica tutti i rischi connessi al prodotto, ne stima la gravità e valuta i metodi utilizzati per ridurre tali rischi. Prolab è in grado di realizzare tale documento sia per singolo prodotto che per famiglie di prodotti.



2  Documentazione Tecnica (fascicolo tecnico)



Questo documento, chiamato anche più comunemente Fascicolo Tecnico, è la sintesi di quanto richiesto dalla direttiva. Viene realizzato includendo al suo interno tutti i requisiti e gli obblighi richiesti ai vari operatori economici, oltre a tutta la documentazione che attesta la conformità alle norme di prodotto e alla nuova dichiarazione di conformità UE.



3  Gestione controllo e vigilanza



La nuova direttiva riprende, e ne evidenzia l’importanza, un concetto che nella vecchia direttiva era stato trascurato “Controllo interno della produzione” Allegato III.



Ciò è di notevole importanza sia per l’ Importatore e Costruttore, ma altresì per il Distributore, il quale nella presente direttiva assume un ruolo significativo poiché è reso anch’esso responsabile di ciò che immette sul mercato.



Costruttori e importatori dovranno dimostrare ai propri clienti, ma soprattutto ai propri distributori, che i prodotti messi sul mercato siano costantemente sotto controllo.



In accordo con l’operatore economico (Importatore, Costruttore) Prolab offre pacchetti per gestire il controllo sulla produzione e la vigilanza sul mercato. Prolab può offrire anche il medesimo servizio ai Distributori.



Appositi registri consultabili da clienti o distributori, forniscono chiare indicazioni sulla situazione del controllo della produzione o eventuali lotti in arrivo da paesi extra UE.



I piani di campionamento, vigilanza e altro verranno concordati tra Prolab e l’operatore economico.



4  Custodia Documento Tecnico su sito Prolab.



Prolab Service è in grado di custodire la documentazione tecnica e tutti i suoi allegati sul proprio archivio.



I principali vantaggi della custodia della documentazione sono:




  • Custodia sicura della documentazione tecnica e di tutti gli allegati comprese dichiarazioni di conformità

  • Backup sicuro di tutti i dati

  • Registro di tutta la documentazione tecnica presente per una maggior trasparenza e chiarezza

  • Riservatezza mediante nome utente e password

  • possibilità di condividere la documentazione tecnica in forma parziale o totale (comprese le dichiarazioni di conformità) con i propri clienti, propri distributori o organismi di controllo (dogana, GDF, CAMCOM) con un semplice click

  • possibilità di fornire informazioni ai propri distributori (tramite accesso diretto al nostro sito) sulla situazione dei controlli eseguiti sui prodotti, sui lotti in arrivo, sulla vigilanza sul mercato, ecc.

  • Possibilità di utilizzare QR code personalizzati e stampabili su prodotti, imballi, istruzioni, dichiarazioni di conformità o quant’altro,  riconducibili al vostro fascicolo o altra documentazione presente su nostro sito web.

  • Verifica periodica e revisione dei documenti facenti parte della Documentazione Tecnica




La presente News è da ritenersi valida al momento della pubblicazione, in riferimento solo alla normativa vigente in tale data.