2014-03-24

Rohs anche in Italia

Con decreto legislativo n.27 del 4 Marzo 2014, dopo più di un anno di ritardo, l’Italia recepisce la direttiva 2011/65/UE , comunemente chiamata RoHS 2. Oltre alle indicazioni già presenti nella direttiva 2011/65/UE, nel decreto vengono indicati le autorità di vigilanza (Guardia di Finanza, Camere di commercio, ISPRA, Dogane), e le sanzioni applicabili per i diversi tipi di operatori:

Per Fabbricanti e importatori:
* per prodotti non conformi: da € 50.000 a € 100.000 (art.21 c.1)
* per mancanza documentazione: da € 5.000 a € 50.000 (art.21 c.2)
* per mancanza marcatura CE: da € 5.000 a € 50.000 (art.21 c.3)
* per mancato divieto di vendita: da € 5.000 a € 30.000 (art.21 c.4)

Per Fabbricanti:
* Conservazione per 10 anni documentaizone: da € 5.000 a € 30.000 (art.21 c.8)
* mancanza registro AEE non conformi: da € 5.000 a € 30.000 (art.21 c.9)
* mancanza identificazione AEE (rintracciabilità): da € 5.000 a € 30.000 (art.21 c.10)
* mancanza nome e indirizzo sull’AEE: da € 5.000 a € 30.000 (art.21 c.11)

Per Fabbricanti Distributori:
* mancanza marcatura CE: da € 5.000 a € 30.000 (art.21 c.5)

Per Distributori, Importatori, Mandatari, Importatori:

* non fornire informazioni sulle AEE: da € 5.000 a € 30.000 (art.21 c.6, 7)



La presente News è da ritenersi valida al momento della pubblicazione, in riferimento solo alla normativa vigente in tale data.