2012-12-14

Sigarette elettroniche !!! Sequestri !!!

La sigaretta elettronica, come prodotto elettrico/elettronico ricade all’interno della marcatura CE e quindi è soggetta agli obblighi di 3 direttive differenti:



2014/35/UE (ex 2006/95/CE) - Direttiva Bassa Tensione



2014/30/UE (ex 2004/108/CE) - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica



2011/65/UE - Direttiva ROHS



La Direttiva di Bassa Tensione è applicabile solo se il prodotto è dotato di un alimentatore esterno (da collegare direttamente all’alimentazione a 230V) utilizzato per la ricarica della sigaretta. Questa direttiva armonizza una serie di norme, che soddisfano i propri requisiti essenziali, in funzione della tipologia di prodotto e dell’applicazione finale. Nel caso di alimentatori di dispositivi elettronici generici, tali alimentatori possono essere verificati sia in conformità alla norma EN 60950 sia alla EN 61558. Il consiglio è quello di reperire sul mercato ed utilizzare un alimentatore già certificato da un istituto di certificazione Europeo (TUV, VDE, NEMKO, DEKRA ….e tanti altri che operano localmente anche sui mercati asiatici). Il costo per l’eventuale attività di certificazione sul singolo alimentatore è ingente in relazione al valore del prodotto finito.



La Direttiva EMC si applica a tutti i prodotti elettrici/elettronici a prescindere dalla tensione di alimentazione e dalla sorgente. Per questo motivo la sigaretta elettronica (anche senza alimentatore) ricade all’interno della direttiva e deve essere quindi verificata in accordo alle norme armonizzate. Per la sigaretta elettronica le norme armonizzate sono le EN 61000-6-1 (emissione) e EN 61000-6-3 (immunità) o in alternativa la EN 55022 e EN 55024. La Direttiva ROHS riguarda la restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le sostanze limitate sono il Piombo, Cadmio, Mercurio, Cromo esavalente e i polibromurati (PBB e PBDE) che possono essere presenti in concentrazioni inferiori allo 0,1 % (0,01% per il Cadmio). Ogni singolo materiale omogeneo che compone la sigaretta e tutti gli accessori deve essere analizzato al fine di verificare l’assenza di tali sostanze o la presenza in quantità inferiori al limite previsto. Per materiale omogeneo si intende un materiale che non può essere scomposto in sottoinsiemi sia elettrico che meccanico.



La nuova direttiva ROHS definisce in modo più preciso gli obblighi dei vari operatori economici (fabbricante, importatore, distributore) e introduce la marcatura CE del prodotto e l’emissione della dichiarazione di conformità.



In sostanza un prodotto che riporta la marcatura CE dovrà essere conforme a tutte le direttive che la richiamano (LVD + EMC) ma anche alla ROHS.



In caso di controllo da parte delle autorità competenti (GdF, Camera di Commercio, Nas, etc..) la semplice dichiarazione di conformità però non è più sufficiente. Infatti il costruttore (o distributore di prodotti extra-CEE) ha l’obbligo di costituire un fascicolo tecnico (per ogni prodotto o serie di prodotti) che deve contenere, oltre ad una serie di informazioni tecniche relative al prodotto anche tutte le prove eseguite. Questo significa che è necessario ottenere, dai propri fornitori, i rapporti di prova relativamente alle analisi effettuate oppure eseguire direttamente queste verifiche. Il fascicolo tecnico costituito deve essere esibito alle autorità competenti in caso di verifica.



Questa nuova direttiva impone inoltre di marcare sul prodotto (o sull’imballo nel caso di dimensioni limitate del prodotto) anche l’indirizzo del fabbricante per una corretta rintracciabilità.



Altro fattore importante da tenere in considerazione, è il rischio di rilascio di sostanze pericolose all’interno della sigaretta che possono essere inalate durante l’utilizzo, oltre all’atossicità della parte che entra in contatto con la bocca.




La presente News è da ritenersi valida al momento della pubblicazione, in riferimento solo alla normativa vigente in tale data.