2021-06-21

Prodotti impiegati per la sanificazione, l’igienizzazione e la purificazione dell’aria degli ambienti

Con la Circolare 42343 del’11 giugno 2021 in Ministero della Salute informa che i Prodotti impiegati per la sanificazione, l’igienizzazione e la purificazione dell’aria degli ambienti non sono dispositivi medici.

Varie aziende hanno seguito l’iter di marcatura CE come dispositivi medici per prodotti impiegati per la sanificazione, l’igienizzazione e la purificazione dell’aria degli ambienti, ai sensi del decreto legislativo n. 46/97 (attuazione della direttiva 93/42/CEE) e hanno inserito gli stessi nella banca dati dei dispositivi medici del Ministero stesso.

Dal momento che i prodotti in questione non rientrano tra i dispositivi medici, il Dicastero ha chiesto alle aziende produttrici la rimozione dal database.

Definizione di dispositivo medico come da nuovo Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) "dispositivo medico": qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo, destinato dal fabbricante a essere impiegato sull'uomo, da solo o in combinazione, per una o più delle seguenti destinazioni d'uso mediche specifiche:

  • diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie,
  • diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione o di una disabilità,
  • studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure di un processo o stato fisiologico o patologico,
  • fornire informazioni attraverso l'esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, e che non esercita nel o sul corpo umano l'azione principale cui è destinato mediante mezzi farmacologici, immunologici o metabolici, ma la cui funzione può essere coadiuvata da tali mezzi.

Si considerano dispositivi medici anche i seguenti prodotti:

  • dispositivi per il controllo del concepimento o il supporto al concepimento,
  • i prodotti specificamente destinati alla pulizia, disinfezione o sterilizzazione dei dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, e di quelli di cui al primo comma del presente punto;

 

La linea guida europea "Manual on Borderline and Classification in the Community Regulatory

Framework for medical devices” version 1.22 (05-2019), riporta alla monografia “1.13 - Air purifiers/ Air decontamination units / Mobile air decontamination units – ed alla monografia “1.23. UV flow germicidal lamp" le sopraesposte considerazioni ed indica che i prodotti in questione non rientrano nella definizione di dispositivo medico

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/md_topics-interest/docs/md_borderline_manual_05_2019_en.pdf

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La presente News è da ritenersi valida al momento della pubblicazione, in riferimento solo alla normativa vigente in tale data.