Marchio CE (simbolo)sulle sigarette elettroniche (E-cig Electronic cigarette)

Rispondiamo a questa FAQ direttamente in questa sezione visto che le informazioni richieste possono e essere utili a chiunque; abbiamo omesso la domanda originale per tutela della privacy. Importare da paesi fuori dall’Europa ha un significato ben preciso: diventare importatore. Ciò non significa semplicemente comprare un articolo e rivenderlo, ma bensì diventare responsabile di quel prodotto, come se foste i costruttori. Tutto ciò viene indicato chiaramente sia nelle direttive comunitarie, che hanno in questi ultimi anni introdotto i termini, importatori, mandatari, distributori, ecc, sia nel nostro codice del consumo. Diventare responsabile non significa semplicemente apporre il proprio nome e marcatura CE, ma bensì un lavoro più complesso. Secondo le attuali direttive Importatore significa colui che importa e immette sul mercato un prodotto. Immettere sul mercato ha a sua volta un significato abbastanza ampio. Infatti la semplice vendita del prodotto dovrebbe essere l’ultima fase di una serie di operazioni che l’importatore è obbligato ad eseguire. Prima di essere immesso sul mercato l’importatore dovrebbe accertarsi: 1 che il costruttore abbia verificato il prodotto 2 che il costruttore abbia preparato la documentazione tecnica (fascicolo tecnico) 3 che il costruttore abbia apposto la marcatura CE 4 ecc. Per garantire quanto sopra, l’unico modo possibile è richiedere al costruttore tutta la documentazione tecnica del prodotto; in caso di contestazione tra l’altro l’importatore è obbligato a fornire tale documentazione agli organismi di controllo. Questa documentazione dovrebbe essere controllata e verificata. Spesso la documentazione che arriva ai nostri laboratori è un facsimile di prodotti, e quindi non ha valenza. La documentazione dovrebbe consistere in schemi, disegni, report di prova, certificati di conformità, il tutto a dimostrare la conformità del prodotto in questione. Oltre a quanto indicato sopra, quindi controlli della documentazione, l’importatore è obbligato ad indicare sul prodotto il proprio nome, marchio registrato e altro che consenta una identificazione dello stesso. Tutto ciò è abbastanza ovvio in quanto se l’importatore diventa l’unico responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato, è giustificato il fatto di poterlo rintracciare (mediante appunto le marcature del prodotto) in caso di contestazioni. Lasciare il nome del costruttore cinese sul prodotto non ha molto senso, considerando che comunque l’importatore è l’unico responsabile del prodotto e comunque è obbligato a indicare il proprio nome sul prodotto. È indispensabile comunque indicare sul prodotto il paese di provenienza del prodotto, per non ingannare l’acquirente. Quando la direttiva indica di marcare con il simbolo CE ed altro il prodotto, intende IL PRODOTTO e non il suo IMBALLO. Che ciò sia un problema per l’estetica del prodotto non può essere una motivo valido per non marcarlo. Riteniamo che le richieste della direttiva siano abbastanza chiare, ovvero marcature sul prodotto o se ciò non è possibile sull’imballo; se ciò non è possibile deve intendersi per problemi di dimensioni e non per problemi di estetica. Porre il simbolo CE anche sull’imballo non è un errore purché il prodotto contenuto sia marcato CE.



(inserita / modificata il 2019-11-08)
La presente FAQ è da ritenersi valida al momento della pubblicazione, in riferimento solo alla normativa vigente in tale data.



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