Fascicolo Tecnico ?

Abbiamo voluto inserire questa FAQ senza una pertinente domanda per chiarire il significato del cosiddetto Fascicolo Tecnico Cos’è il fascicolo tecnico ? Cos’è la marcatura CE Il “fascicolo tecnico” così chiamato comunemente, è un documento richiamato spesso nelle attuali direttive europee. Il termine corretto menzionato nelle direttive però è “Documentazione Tecnica” (vedere ad esempio direttiva 2006/95/CE Allegato IV punto 2, direttiva 2004/108/CE Allegato III, punto 3). Lo scopo del Fascicolo Tecnico “FT”, è quello di consentire di valutare la conformità di un prodotto, ai requisiti delle direttive (direttiva 2006/95/CE allegato IV, punto 3). Per valutare si intende permettere agli organismi di controllo (dogane, GDF, camere di commercio, ecc.) di capire se il prodotto rappresentato nello stesso fascicolo rispetto tutti i requisiti della direttiva. Come è possibile valutare il rispetto dei requisiti di una direttiva ? Le direttive stesse indicano come è possibile rispettare i requisiti; ad esempio la direttiva LVD 2006/95/CE indica che se un prodotto soddisfa una norma armonizzata, significa che rispetta anche i requisiti della direttiva stessa (articolo 5 direttiva LVD 2006/95/CE). Una norma armonizzata per una direttiva, non è altro che un documento pubblicato sulla gazzetta europea, il quale documento, è stato studiato per un particolare tipologia di prodotto, ed è stato emesso per garantire il rispetto dei requisiti della direttiva. Per fare un esempio: un tostapane, ricade sotto la direttiva 2006/95/CE e secondo le norme armonizzate per questa direttiva, andrà verificato con la norma tecnica EN 60335-2-9 dal titolo “Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per griglie, tostapane e apparecchi per cottura mobili similari” e la norma EN 60335-1 dal titolo “Elettrodomestici e apparecchi similari – sicurezza Parte 1: requisiti generali”. Quest’ultima norma al suo interno indica, che i requisiti della direttiva 2006/95/CE sono coperti dalla applicazione della stessa norma (sezione Introduzione). Quindi un tostapane che sia stato verificato con le norme sopracitate, di cui vi sia evidenza (ad esempio con un report di prova), soddisfa pienamente i requisiti di sicurezza richiamati dalla direttiva 2006/95/CE. Cos’è un report di prova ? Il report di prova non è altro che un documento emesso dal costruttore stesso, da un laboratorio di prova, o altro, che fornisce informazioni su ciò che è stato fatto su un prodotto per garantirne la conformità secondo la norma utilizzata. Quindi saranno indicate le norme utilizzate, il riferimento del prodotto testato, chi ha emesso il report; saranno forniti inoltre i risultati delle prove e verifiche richieste. Nel report sono indicati tutti i capitoli della norma stessa, indicando per ogni particolare sezione della norma come è stato rispettato il requisito richiesto. Perché è importante un report di prova ? Il report di prova è l’unico documento che indica a chi sta effettuando un controllo, che sono state effettivamente eseguite delle verifiche e delle prove sul prodotto in oggetto relativamente agli aspetti di sicurezza. Cos’è un certificato CE ? Spesso laboratori di prova, enti di accreditamento, ecc. a fronte di prove eseguite secondo particolari norme, emettono un certificato di conformità; questo non è altro che un documento che attesta che sono state eseguite delle prove secondo una norma, e che quindi il prodotto in oggetto rispetta i requisiti di quella norma e/o eventuali requisiti di direttive. È meglio possedere un certificato di conformità oppure un report di prova ? La differenza tra questi due documenti è abbastanza importante, in quanto nel primo “il certificato” si ha solo l’evidenza che un particolare prodotto è conforme ad una norma e/o direttiva; generalmente è un documento composto da uno o al massimo due pagine; nel “report” invece oltre ad essere indicati gli stessi dati di un certificato, sono espressi anche i risultati delle prove, sono presenti delle foto del prodotto, e altri dati importanti che servono a capire se il prodotto indicato nel report è lo stesso prodotto che stiamo valutando oltre a valutare la conformità; generalmente i report di prova sono composti da più pagine (20-60 pagine). A questo punto è facile capire, soprattutto per chi importa prodotti, che essere in possesso di un report di prova è più appropriato che avere un semplice certificato di conformità, tenendo presente inoltre che ad esempio la direttiva 2006/95/CE allegato IV, sezione 3, indica “- risultati di calcoli di progetto e dei calcoli svolti, ecc., le relazioni sulle prove effettuate, ” e non semplicemente certificati di conformità. Cosa deve contenere un fascicolo tecnico ? Le direttive indicano sempre come deve essere costituita la documentazione tecnica. Ad esempio la direttiva 2006/95/CE allegato IV, sezione 3, indica i seguenti punti: • la descrizione generale del materiale elettrico; • disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti; • le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento del materiale elettrico; • un elenco delle norme che sono state applicate completamente o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza della direttiva qualora non siano state applicate le norme; • i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.; • le relazioni sulle prove effettuate E’ da tener presente che tutti questi punti devono essere specificati nel fascicolo tecnico nella misura in cui sia necessario per valutare la conformità del prodotto come indicato nel primo paragrafo della sezione 3 Allegato IV: “La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti della direttiva. Essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del materiale elettrico” .



Con il fascicolo tecnico sono in regola per la marcatura CE ? Le direttive, oltre alla richiesta della preparazione del fascicolo tecnico, indicano anche una serie di richieste da rispettare. (direttiva 2006/95/CE) • Marcatura CE (allegato III sezione A) sul prodotto • Redazione Dichiarazione di conformità (allegato III sezione B) Oltre a queste richieste, è importante tenere presente che il “fabbricante” deve prendere tutte le precauzioni per garantire che la produzione dei prodotti rispetti le caratteristiche del prodotto indicato nel fascicolo tecnico. Ciò significa che il prodotto che si ha in produzione (o che si sta importando) deve essere il medesimo del fascicolo tecnico. Questo aspetto diventa molto importante nel momento in cui il responsabile del prodotto non è più il fabbricante (fuori UE) ma bensì l’importatore. Ciò significa che l’importatore deve attuare delle procedure interne, esterne, o altro per garantire che il prodotto che intende vendere sarà lo stesso indicato nel fascicolo tecnico. Che ruolo ha l’identificazione del prodotto ? Spesso capita di vendere un prodotto con riferimento al modello ad esempio “Pippo”, essere in possesso di un fascicolo tecnico che riprende lo stesso riferimento del modello “Pippo”, ma avere allegato al fascicolo tecnico dei report di prova dove viene indicato un riferimento al modello “Pluto”. É molto importante che codici dei riferimenti ai modelli abbiano sempre una corrispondenza, in quanto se una autorità di controllo vi chiede dei report del vostro Tostapane Pippo e a questa richiesta viene consegnato un fascicolo con un report che riporta il riferimento a “Pluto” è plausibile pensare che il report sia un falso, una copia, o un documento non pertinente. Ecco che diventa indispensabile una descrizione, un chiarimento, un collegamento tra codici importatore e codici costruttori nel fascicolo tecnico. Ad esempio per evitare problemi di questo tipo può essere utile far indicare nella fattura che arriva dal costruttore, un doppio codice, esempio • Qta 1000 Tostapane modello “Pluto” (codice Pippo) Cos’è l’analisi dei rischi ? Questa è una procedura con la quale il costruttore (o chi per esso), di un prodotto (riferendoci al caso di prodotti), individua tutti i possibili rischi legati all’uso del prodotto stesso. Questa procedura entra in gioco nel momento in cui esistono prodotti che non sono pienamente coperti, per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, da una specifica norma, o quando una norma viene applicata in parte (ad esempio direttiva 2006/95/CE allegato IV, sezione 3) Un tostapane ad esempio, ricade pienamente nel campo di applicazione della norma in precedenza indicata, quindi non necessita di una analisi dei rischi, in quanto l’ente normatore che ha studiato la norma ha già valutato tutti i rischi e i requisiti indicati nella direttiva, come precedentemente menzionato.



Aggiornamento dell'Aprile 2016: La Direttiva LVD 2006/95/CE è stata sostituita dalla Direttiva LVD 2014/35/UE


(inserita / modificata il 2017-04-11)
La presente FAQ è da ritenersi valida al momento della pubblicazione, in riferimento solo alla normativa vigente in tale data.



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