Ho letto questa pagina, ma non ho ancora capito se da importatore di E-cig (Electronic Cigarette) sono o meno obbligato a farmi certificare la merce da un Organismo Notificato. Secondo la legge pare di no.

Le tre direttive tipiche in cui ricadono le sigarette elettroniche:



2011/65/UE Rohs e Direttiva delegata 2015/863/UE



2014/30/UE Compatibilità elettromagnetica (se all'interno vi è dell'elettronica)



2014/35/UE Bassa tensione  (se presente un carica batterie 230 V)



Direttiva 2001/95/CE di Sicurezza Generale dei prodotti



non prevedono l’intervento di un organismo notificato per la costituzione del fascicolo tecnico (per fascicolo tecnico si intende tutta la documentazione richiesta dalle direttive). L’importatore (unico responsabile in Europa) deve predisposrre tutta la documentazione prevista dalle tre direttive, oltre alla marcatura CE. L’importatore può richiedere i documenti che attestino la conformità del prodotto al suo fornitore, oppure far eseguire le verifiche nel proprio paese.



Se il fabbricante originario ha sede al di fuori dell'UE e l'importatore immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato (in modo tale da incidere sulla conformità ai requisiti applicabili), l'importatore è considerato alla stregua del fabbricante, dovrà quindi redigere il fascicolo tecnico e la dichiarazione di conformità.



 



(inserita / modificata il 2019-11-08)
La presente FAQ è da ritenersi valida al momento della pubblicazione, in riferimento solo alla normativa vigente in tale data.



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