Salve, vorrei sapere se i componenti per strumenti musicali, ad esempio i connettori jack, rientrano nel campo di applicazione della direttive RoHS e bassa tensione, e pił in generale se devono quindi essere o meno marcati CE.
Grazie, un saluto

Buongiorno,



In merito alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica un connettore jack nello specifico non rientra.



Per rientrare in tale direttiva occorre che sia presente all'interno dell'elettronica.



In merito alla Bassa Tensione dipende dalle caratteristiche della tensione per cui è progettato. La presente direttiva si applica al materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni di cui all’allegato II (Materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione. Materiali elettrici per radiologia e uso clinico. Parti elettriche di ascensori e montacarichi. Contatori elettrici. Prese di corrente (basi e spine) a uso domestico. Dispositivi di alimentazione di recinti elettrici. Disturbi radioelettrici. Materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali cui partecipano gli Stati membri. Kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini)



Nello specifico il connettore jack rientra nella Direttiva ROHS 2011/65/EU e relative s.m.i. la quale indica l'obbligo per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di avere la marcatura CE.



Articolo 3 Direttiva ROHS 2011/65/EU



Definizioni



Ai fini della presente direttiva si intende per:



1) «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;



2) ai fini del punto 1, «che dipendono», in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste Articolo 7 Obblighi dei fabbricanti Direttiva ROHS 2011/65/EU Gli Stati membri provvedono affinché:



a) all’atto dell’immissione di AEE sul mercato, i fabbricanti garantiscano che queste siano state progettate e fabbricate conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 4;



b) i fabbricanti predispongano la documentazione tecnica necessaria ed eseguano personalmente o facciano eseguire la procedura di controllo interno della produzione conformemente all’allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE;



c) qualora la conformità degli AEE alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di cui alla lettera b), i fabbricanti redigano una dichiarazione UE di conformità e appongano la marcatura CE sul prodotto finito. Nei casi in cui altre normative applicabili dell’Unione richiedono l’applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformità alle prescrizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva può essere dimostrata nel contesto di tale procedura. Può essere redatta una documentazione tecnica unica;



Viste le esigue dimensioni di un jack è inoltre possibile apporre la marcatura CE sull'imballaggio:



Articolo 15 Direttiva ROHS 2011/65/EU



Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE 1. La marcatura CE è apposta sull’AEE finita o sulla targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura dell’AEE non lo consenta o non lo giustifichi, essa è apposta sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento.



 



 



 



 



(inserita / modificata il 2019-12-20)
La presente FAQ è da ritenersi valida al momento della pubblicazione, in riferimento solo alla normativa vigente in tale data.



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