QUAL’E’ LA DIFFERENZA TRA REGOLAMENTO, DIRETTIVA E DECISIONE?

Al fine di svolgere i propri compiti, le istituzioni dell’Unione europea (UE) adottano vari atti giuridici.



Tali atti possono essere legislativi o non legislativi. A seconda della loro natura, possono essere dotati di valore vincolante.



Nel trattato di Lisbona : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:ai0033



è stata rivista la classificazione degli atti giuridici dell’UE.



Gli atti giuridici a disposizione delle istituzioni dell’UE sono 5.





I regolamenti, le direttive e le decisioni sono atti giuridici vincolanti mentre la raccomandazione e il parere non lo sono.



REGOLAMENTO



I regolamenti sono atti giuridici, sono di applicazione generale, vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti i tutti i soggetti: Stati membri, istituzioni e singoli individui.



Detti atti hanno portata generale, nel senso che non possono rivolgersi a soggetti identificabili ma solo ad astratte categorie di persone e situazioni giuridiche.



I Regolamenti sono atti obbligatori in tutti gli elementi, cioè non possono essere applicati in modo selettivo o parziale.



Ad esempio, quando l’UE ha deciso di prendere misure atte a proteggere più efficacemente la salute umana e l’ambiente dai rischi associati alle sostanze chimiche, ha adottato un regolamento relativo a questa problematica (Regolamento Reach 1907/2006)



Il regolamento è direttamente applicabile in tutti i paesi dell’UE. Ciò significa che:



- si applica immediatamente in tutti i paesi dell’UE, senza dovere essere trasposto in una legge nazionale;



- crea diritti e doveri per gli individui e può pertanto essere fatto valere dinanzi ai giudici nazionali;



- può essere utilizzato come riferimento dagli individui nei rapporti con altri individui, paesi dell’UE e autorità dell’Unione.



È applicabile in tutti i paesi UE dalla data di entrata in vigore (ovvero una data stabilita dal regolamento stesso; se non presente, 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale). I suoi effetti giuridici sono simultaneamente, automaticamente e uniformemente vincolanti in tutte le legislazioni nazionali.



DIRETTIVA



Le direttive sono atti destinati agli Stati Membri, adottati da Consiglio e Parlamento secondo la procedura legislativa ordinaria o speciale, in seguito alla proposta della Commissione. Le direttive sono atti obbligatori in tutti gli elementi, cioè non possono essere applicate in modo selettivo o parziale. In linea generale, le Direttive prevedono per gli Stati membri obblighi di risultato: spetta infatti al legislatore nazionale la scelta dei mezzi più adatti al raggiungimento dello scopo della direttiva (efficacia indiretta).



Si tratta di uno strumento flessibile usato principalmente per armonizzare le leggi nazionali. Essa richiede ai paesi dell’UE di raggiungere determinati risultati, ma li lascia liberi di scegliere le modalità.



Ad esempio, la direttiva di Bassa Tensione Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione 



Tuttavia, le direttive sono diverse dai regolamenti e dalle decisioni.




  • A differenza del regolamento, applicabile nella legislazione nazionale dei paesi UE subito dopo la sua entrata in vigore, la direttiva non è direttamente applicabile nei paesi UE: deve prima essere trasposta nell’ordinamento nazionale affinché governi, aziende e individui possano farvi ricorso.

  • A differenza della decisione, la direttiva è un testo di applicazione generale per tutti i paesi dell’UE.



Nel caso uno degli Stati membri non dia attuazione alla direttiva nei tempi previsti, essa acquista comunque efficacia diretta se le disposizioni in essa contenuta hanno contenuto sufficientemente chiaro e preciso e si tratti di disposizioni incondizionate (Corte di Giustizia delle Comunità Europea, sentenza Van Duyn, 4 dicembre 1974).



DECISIONE



La decisione è un atto normativo vincolante in tutti i suoi elementi che può avere un’applicazione generale o un destinatario specifico (Stati membri o cittadini) Quando designa uno o più destinatari, la decisione è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.



Le decisioni vengono adottate dal Consiglio e dal Parlamento in seguito ad una procedura legislativa ordinaria o speciale. Esse sono atti obbligatori in tutti gli elementi, cioè come i regolamenti non possono essere applicate in modo selettivo o parziale.



Le decisioni possono essere atti legislativi o non legislativi.



Sono atti legislativi quando vengono adottate congiuntamente:





In tutti gli altri casi le decisioni sono atti non legislativi. Possono essere adottate, ad esempio, dal Consiglio europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.



Le decisioni non legislative possono anche prendere la forma di atti delegati e di esecuzione.



Ne è un esempio la DECISIONE  DI ESECUZIONE  (UE) 2017/1357 DELLA COMMISSIONE relativi ai requisiti particolari per griglie, tostapane e apparecchi da cucina mobili similari



RACCOMANDAZIONI ART 249 TRATTATO CE



Le raccomandazioni sono atti non vincolanti diretti agli Stati membri (efficacia indiretta), emanati dagli organi dell’Unione sprovvisti di poteri normativi vincolanti e/o laddove l’utilizzo di questi ultimi non risulti necessario.



Di questo strumento, in realtà, si avvale di frequente la Commissione per puntualizzare la propria posizione in merito agli sviluppi futuri della propria azione. La raccomandazione infatti, a differenza del parere (v.), ha il preciso scopo di sollecitare il destinatario a tenere un determinato comportamento giudicato più rispondente agli interessi comuni.



PARERI ART. 249 TRATTATO CE



I pareri sono atti giuridicamente non vincolanti finalizzati a rendere noto il punto di vista dell’istituzione in ordine a una questione. Le istituzioni competenti ad emettere pareri sono il Consiglio e la Commissione Europea, che hanno competenza generale. I pareri possono essere tenuti in considerazione dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nell’interpretazione di norme dell’Unione.



Il parere tende a fissare il punto di vista della istituzione che lo emette in ordine ad una specifica questione. Analogamente alle raccomandazioni (v.), i pareri non sono sottoposti ad alcuna forma specifica (tranne nel caso dei pareri motivati, per i quali è necessaria una motivazione espressa) e possono essere indirizzati sia agli Stati che alle altre istituzioni comunitarie o a soggetti di diritto interno degli Stati membri.



Per ulteriori informazioni, consultare la pagina dedicata alla normativa comunitaria sul sito web dell’Unione europea: https://europa.eu/european-union/law_it



(inserita / modificata il 2017-09-29)
La presente FAQ è da ritenersi valida al momento della pubblicazione, in riferimento solo alla normativa vigente in tale data.



invia una nuova domanda

non hai trovato quello che cercavi ?
inviaci una nuova domanda che sarà eventualmente inserita nelle nostre faq: