QUAL’E’ LA DIFFERENZA TRA IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA AD DISPOSIZIONE?

Ai fini della normativa di armonizzazione dell'Unione un prodotto è immesso sul mercato quando è messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione. L'operazione è riservata al fabbricante o all'importatore, per cui il fabbricante e l'importatore sono gli unici operatori economici che immettono prodotti sul mercato. Quando un fabbricante o un importatore fornisce un prodotto a un distributore o a un utilizzatore finale per la prima volta, tale operazione è sempre designata in termini giuridici come «immissione sul mercato». Qualsiasi operazione successiva, ad esempio da distributore a distributore o da distributore a utilizzatore finale, è definita «messa a disposizione».



L'immissione di un prodotto sul mercato presuppone un'offerta o un accordo (scritto o verbale) tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento della proprietà, del possesso o di qualsivoglia altro diritto di proprietà concernente il prodotto in questione una volta ultimata la fase di fabbricazione. Il trasferimento può avvenire a titolo oneroso o gratuito e non richiede necessariamente la consegna materiale del prodotto.



Un prodotto è messo a disposizione sul mercato quando viene fornito per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. La fornitura comprende qualsiasi offerta per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione che possa risultare in un'effettiva fornitura (ad esempio un invito ad acquistare, campagne pubblicitarie).



I prodotti messi in vendita da operatori online stabiliti nell'UE sono considerati immessi sul mercato dell'Unione, indipendentemente dal soggetto che li ha immessi sul mercato (l'operatore online, l'importatore, ecc.). I prodotti messi in vendita online da venditori stabiliti al di fuori dell'UE sono considerati immessi sul mercato dell'Unione se le vendite sono specificamente destinate a consumatori o altri utilizzatori finali dell'UE. Per determinare se un sito web ubicato all'interno o all'esterno dell'UE si rivolga ai consumatori dell'UE si dovrà valutare la situazione caso per caso, tenendo conto di tutti i pertinenti fattori, quali le aree geografiche dove è possibile effettuare la consegna, le lingue disponibili utilizzate per le offerte e gli ordini, le possibilità di pagamento ecc. . Se un operatore online consegna prodotti nell'UE, accetta il pagamento da parte di consumatori/utilizzatori finali dell'UE e usa le lingue dell'UE, si può ritenere che abbia espressamente scelto di fornire prodotti a consumatori o altri utilizzatori finali dell'UE. Gli operatori online possono offrire per la vendita online un tipo di prodotto o un singolo prodotto che sia già stato fabbricato. Se l'offerta si riferisce ad un tipo di prodotto, l'immissione sul mercato può avere luogo solo dopo che sia stata ultimata la fase di fabbricazione.



L'immissione sul mercato è il momento più decisivo per quanto concerne l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione. Quando vengono messi a disposizione sul mercato, i prodotti devono essere conformi alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al momento dell'immissione sul mercato.



Vedi anche articoli 2.1, 2.2 e 2.3 della “Blue Guide” e Articolo 4, 6, 7, 8  Direttiva 2014/35/EU



 



(inserita / modificata il 2017-09-06)
La presente FAQ è da ritenersi valida al momento della pubblicazione, in riferimento solo alla normativa vigente in tale data.



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