Vorrei sapere quali sono le violazioni previste dal nuovo decreto n. 86/2016 per i distributori di materiale elettrico. A cosa posso andare incontro ?? grazie

Il decreto italiano 86/2016 è in sostanza il recepimento della direttiva europea 2014/35/UE comunemente chiamata Direttiva di bassa tensione.



Questa direttiva, insieme ad altre direttive molto simili (esempio 2014/30/UE emc), hanno rimarcato il ruolo del distrubutore e soprattutto gli obblighi.



Nel dettaglio, un distributore ha l'obbligo di (articolo 9 comma 1 paragrafo 1):




  1. conoscere quali prodotti siano soggetti alla marcatura ce

  2. verificare che i prodotti soggetti alla marcatura ce, riportino le marcature richieste

  3. quali siano le informazioni minime che devono accompagnare i materiali elettrici

  4. verificare che il materiale elettrico sia accompagnato dai documenti richiesti (dicharazione conformità, istruzioni, ecc)

  5. garantire che il fabbricante o importatore (ovvero colui che ha fornito il materiale elettrico al distributore), abbia adottato le misure richieste dalla direttiva

  6. verificare che il fabbricante o importatore abbia indicato sul prodotto il proprio nome (marchio o altro), l'indirizzo al quale possono essere contattati), riferimento di tipo, lotto o altro riferimento, ecc.

  7. non mettere a disposizione un prodotto che non sia conforme alla direttiva (articolo 9, comma 2, paragrafo 2)

  8. collaborare con le autorità nazionale per fornire documentazione,

  9. immagazzinare e/o trasportare il materiale in condizioni che non mettano a rischio la sua conformità ai requiesiti di sicurezza della direttiva (articolo 9, comma 3)

  10. informare le autorità competenti se ritengono che un materiale non sia conforme alle direttive (articolo 9, comma 4)



Inoltre esistono dei casi in cui il distributore ha gli stessi obblighi del fabbricante:




  1. vende il prodotto identificandolo solo con il suo nome

  2. modifica il materiale elettrico



Ovviamente sono anche previste sanzioni a seconda della violazione a cui un distributore incorre:



ad esempio




  • mancanza marcatura ce sul materiale (se prevista) : da € 500 a € 5000 (Articolo 14 comma 7, articolo 18)



inoltre se il prodotto, dopo una analisi, risulta non conforme alla direttiva:




  • da € 50 a € 150/pezzo venduto (minimo e 800; max € 5000) (articolo 14, comma 6)



 



 



 



 



(inserita / modificata il 2016-10-21)
La presente FAQ è da ritenersi valida al momento della pubblicazione, in riferimento solo alla normativa vigente in tale data.



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